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Il decreto dirigenziale n. 371 del 7/2/07 stabiliva un termine ultimo per il rilascio delle CQC per documentazione (7 aprile 2010) che non aveva nessun riscontro con la direttiva 2003/59. La direttiva europea dice infatti una cosa ben diversa (art. 8):

  • l'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008.

  • l'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009.

Chi dunque è riuscito a conseguire la patente C e il KD prima dei termini indicati ha tutto il diritto di ottenere la CQC per documentazione anche se avanza la richiesta adesso, visto che il termine del 7 aprile 2010 era del tutto indicativo e non in linea con i dettami comunitari.

Per necessità operative gli aventi diritto alla CQC per documentazione hanno tempo:

  • fino al 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone

  • fino al 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose

Nulla cambia invece per chi non ha ancora in mano una patente C o un KD: queste persone devono prima conseguire la patente C o D e poi seguire obbligatoriamente un corso per il conseguimento della CQC (ordinario o accelerato).