Il decreto dirigenziale n. 371 del 7/2/07 stabiliva un termine ultimo per il rilascio delle CQC per documentazione (7 aprile 2010) che non aveva nessun riscontro con la direttiva 2003/59. La direttiva europea dice infatti una cosa ben diversa (art. 8):
l'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008.
l'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009.
Chi dunque è riuscito a conseguire la patente C e il KD prima dei termini indicati ha tutto il diritto di ottenere la CQC per documentazione anche se avanza la richiesta adesso, visto che il termine del 7 aprile 2010 era del tutto indicativo e non in linea con i dettami comunitari.
Per necessità operative gli aventi diritto alla CQC per documentazione hanno tempo:
fino al 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone
fino al 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose
Nulla cambia invece per chi non ha ancora in mano una patente C o un KD: queste persone devono prima conseguire la patente C o D e poi seguire obbligatoriamente un corso per il conseguimento della CQC (ordinario o accelerato).
Se non lo avete già fatto, selezionate la scheda "Pratiche in corso"; Successivamente premere sull'icona "Nuova";
Nella finestra che appare, inserire il "Cognome" ed il "Nome" del candidato, dopodiché preme su "Avanti";
Selezionare "CQC" e premere "Avanti";
Premere sulla voce “CQC - Rilascio per titoli” e cliccare “Avanti”
Inseriamo il numero di patente nel campo "Patente italiana n.";
Premere su "Avanti";
Apparirà una maschera con alcune comunicazioni, basta premere "OK" per proseguire;
I campi relativi all'autoscuola risultano già compilati.
COMPILAZIONE DATI AUTOSCUOLA